Imposta di soggiorno (Ids)

L’Imposta di soggiorno è dovuta dai non residenti che pernottano nel territorio comunale in qualunque tipo di struttura ricettiva

Cos'è

Il decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, all’articolo 4, ha dato facoltà ai Comuni di istituire l'Imposta di soggiorno il cui gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

Il Comune di Cagliari, con la deliberazione del Consiglio comunale n.60 del 19 aprile 2021, ha introdotto l'Imposta di soggiorno.

L'imposta deve essere applicata su tutti i pernottamenti di non residenti in strutture ricettive, alberghiere, complementari, all’aperto, alle locazioni turistiche e agli agriturismi, collocate sul territorio del Comune di Cagliari, ed è calcolata per ciascun pernottamento applicando la tariffa approvata dalla Giunta comunale con la deliberazione n. 45 del 20 aprile 2021.

La legge ed il regolamento comunale prevedono alcuni obblighi per il gestore della struttura ricettiva quali l’applicazione dell’imposta per i soggiorni presso la struttura gestita, la comunicazione periodica al Comune dei pernottamenti, il versamento dell’imposta nelle casse comunali, la dichiarazione annuale.

Per agevolare le strutture ricettive il Comune di Cagliari attiverà un portale dedicato.

Il decreto legge  19 maggio 2020, n. 34, convertito nella legge 20 luglio 2020, n. 77, ha introdotto importanti modifiche sul ruolo del Gestore delle strutture ricettive stabilendo, all’articolo 180, che "il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno […] con diritto di rivalsa sui soggetti passivi”, ossia gli ospiti che soggiornano nella struttura.

A chi si rivolge

Ospiti
(articolo 2 del regolamento)

L’Imposta di soggiorno è dovuta dai non residenti che pernottano nel territorio comunale in qualunque tipo di struttura ricettiva alberghiera ed extralberghiera, per tali intendendosi: alberghi, alberghi residenziali, villaggi albergo, alberghi diffusi e alberghi rurali, campeggi, villaggi turistici, bed&breakfast, domos, boat&breakfast, residence, case per ferie, case e appartamenti vacanza, ostelli per la gioventù di cui alla legge regionale 28 luglio 2017 n. 16 e, per quanto ancora in vigore sino all'adozione delle direttive di attuazione di tale legge, alla legge regionale 14 maggio 1984 n. 22 e alla legge regionale 12 agosto 1998 n. 27, nonché gli immobili destinati alla locazione breve, di cui all’articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50.

L’imposta è dovuta per ogni pernottamento. Nello stesso anno solare, nel caso di pernottamenti superiori a cinque giorni consecutivi sono soggetti all’imposta solo i primi cinque pernottamenti consecutivi purché effettuati nella medesima struttura ricettiva.

Strutture ricettive
(Obblighi del responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno, articolo 6 del regolamento)

I soggetti indicati nell’articolo 3, comma 2 sono responsabili del pagamento dell’imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.

Servizi collegati

Come fare

Articolo 6 del regolamento

Il Responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno è tenuto ad informare i propri ospiti dell’applicazione, entità ed esenzioni dell’imposta di soggiorno tramite affissione in luoghi comuni della struttura e/o pubblicazione nel sito internet della struttura del materiale informativo istituzionale che sarà fornito dal Comune.

Deve riscuotere l’imposta, rilasciandone quietanza, emettendo una apposita ricevuta numerata e nominativa al cliente, conservandone copia. In attesa dell'attivazione del servizio dedicato è sufficiente rilasciare una ricevuta generica, riportante nell'intestazione -Comune di Cagliari e il nome della struttura ricettiva-.

Nei casi di esenzione il responsabile presenta e richiede la compilazione di apposite dichiarazioni per l’esenzione dall’imposta di soggiorno. Segnala all’Amministrazione i nominativi dei soggetti che hanno rifiutato l’assolvimento dell’imposta.

Cosa serve

Modulo dichiarazione omesso versamento dell'imposta, riservato all'ospite della struttura ricettiva.

Modulo

Modulo dichiarazione esenzione dell'imposta, riservato all'ospite della struttura ricettiva.

Modulo

Modello facsimile ricevuta versamenti, riservato alla struttura ricettiva.

Modulo

Modulo conto della gestione dell'agente contabile, riservato alla struttura ricettiva.

Modulo

Tariffe imposta di soggiorno - Approvate con deliberazione Giunta n.45/2021

Deliberazione Giunta 45/2021

Fasi e scadenze

L’applicazione decorre dal 1 luglio 2021.

Comunicazione - Il responsabile deve comunicare al Comune, entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre solare (15 aprile, 15 luglio, 15 ottobre, 15 gennaio), il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del trimestre di riferimento, nonché il relativo periodo di permanenza con espressa indicazione di quelli esenti ai sensi dell’articolo 5. 
La comunicazione deve essere trasmessa o compilata esclusivamente attraverso il portale, salvo casi eccezionali, adeguatamente motivati, di impossibilità di accesso al sito internet comunale. Attraverso il portale del Comune, previa registrazione dell’operatore, sarà possibile sia compilare on-line la comunicazione, che trasmetterla tramite file informatico. Il sistema, acquisita la comunicazione, effettua il calcolo del dovuto e predispone il pagamento.

Versamento - Il responsabile effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre solare (15 aprile, 15 luglio, 15 ottobre, 15 gennaio) in cui è avvento l’incasso con le seguenti modalità:

- mediante Pago PA, presso i prestatori di servizi di pagamento digitali (Psp), aderenti a PagoPA (uffici Postali; Agenzie, sportelli e internet banking di qualunque banca abilitata al PagoPA; presso i punti vendita e ricevitorie di Sisal, Lottomatica e altri Psp);

- direttamente dalla Piattaforma Tourist Tax (vedere anche il punto sopra accedere al Servizio);

- con altre forme di pagamento attivate dall’Amministrazione Comunale.

In caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, quest’ultimo dovrà provvedere ad eseguire versamenti distinti per ogni struttura.

Dichiarazione annuale -  Entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica la dichiarazione annuale secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, così come previsto dall’articolo 4 c. 1 ter del d. lgs. 23/2011 e dell’art. 4 c. 5 ter del d.l. 50/2017.

Conto della gestione - I dati della comunicazione trimestrale sono finalizzati alla compilazione del conto giudiziale della gestione che il responsabile ha l'obbligo di rendere all'Amministrazione Comunale entro il termine ultimo del 30 gennaio dell'anno solare successivo.
Il conto giudiziale deve essere sottoscritto con modalità informatica e trasmesso al Comune mediante l'apposita sezione del portale.

Conservazione della documentazione - I responsabili hanno l’obbligo di conservare per cinque anni le ricevute, le fatture e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l’esenzione dall’imposta di soggiorno di cui al comma precedente, al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune.

Costi

Articoli 4 e 5 del regolamento

La misura dell’imposta è stabilita annualmente dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione, ai sensi dell’art. 42 comma 2, lett. f) del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni, entro la misura massima di  2 euro per pernottamento.

L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime e quindi al valore economico/prezzo del soggiorno. Per le strutture ricettive la misura è definita in rapporto alla loro classificazione.

Per l’anno 2021 con la deliberazione della Giunta n. 45 del 20 aprile 2021 sono state previste le seguenti tariffe per tipologia struttura ricettiva e a persona per singolo pernottamento

  • Albergo 4 stelle e più            -  2 euro
  • Albergo 3 stelle                      -  1,5 euro
  • Albergo 1 - 2 stelle                 -  1 euro
  • Strutture extra alberghiere  -  1,5 euro

Accedere al servizio

Accesso online

Tourist Tax - Piattaforma telematica, dedicata alle strutture ricettive, per l'invio delle comunicazioni periodiche.

ll servizio permette ai gestori delle strutture ricettive di registrarsi alla piattaforma e di presentare la dichiarazione/comunicazione periodica dei pernottamenti. 

In base ai dati inseriti il servizio proporrà un calcolo d'imposta da versare al Comune. I versamenti dovranno essere effettuati tramite il sistema pagoPA, piattaforma digitale per effettuare i pagamenti verso la Pubblica Amministrazione. Il pagamento si può effettuare direttamente dalla piattaforma Tourist Tax o utilizzando i canali dei Prestatori di servizi di pagamento (Psp), quali ad esempio le agenzie di banca, gli home banking, gli sportelli bancomat, i punti vendita Sisal, Lottomatica e presso gli uffici postali.

Nella piattaforma sono disponibili le domande frequenti (Faq) e video tutorial di supporto all'utilizzo dei servizi erogati.

Per informazioni e assistenza è attivo dal 15 settembre 2021 il numero 081 8427167  (dal lunedì al venerdì 9.00-17.30) e  la mail assistenza@gruppoas.it

Tourist Tax: accesso alla piattaforma

Uffici

Casi particolari

Ai sensi dell’articolo 5 del regolamento sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

  • i minori fino al compimento del dodicesimo anno di età e gli anziani oltre il compimento del settantesimo anno di età;
  • i malati, che debbono effettuare visite mediche, cure o terapie in day hospital presso strutture sanitarie, nonché coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie, in ragione di un accompagnatore per paziente. Nel caso di malati minori di diciotto anni sono esenti entrambi i genitori. Il paziente o l’accompagnatore dovrà dichiarare, su apposito modulo predisposto dal Comune e fornito dal gestore della struttura ricettiva, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato a ricevere prestazioni sanitarie da parte del paziente o a poter svolgere assistenza nei confronti del soggetto degente;
  • le persone disabili, la cui condizione di disabilità sia evidente o certificata ai sensi della vigente normativa italiana e di analoghe disposizioni dei paesi di provenienza per i cittadini stranieri ed il loro accompagnatore;
  • studenti che pernottano per frequenza effettiva di corsi di studio che siano attestati dalle rispettive università o enti di formazione, accreditati presso gli enti territoriali, purché documentabili ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni;
  • i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
  • i volontari che prestano servizio in occasione di calamità;
  • gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L’esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti;
  • il personale appartenente alla polizia di Stato e alle altre forze armate che svolge attività di ordine e sicurezza pubblica, come definita nel Testo Unico di Pubblica Sicurezza R.D. 18 giugno 1931, n. 773, ed al successivo Regolamento di esecuzione di cui al R.D. 6 maggio 1940, n. 635.

Le esenzioni di cui sopra dovranno essere attestate e dimostrate dai responsabili del pagamento dell’imposta mediante la presentazione di idonea documentazione.

Documenti correlati

Link correlati

Ulteriori informazioni

Controlli
(articolo 8 del regolamento)

Il Comune effettua il controllo dell’applicazione e del versamento dell’imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente art. 6, avvalendosi dei dati e delle informazioni rese disponibili dall’Agenzia delle Entrate secondo le modalità previste dal Decreto 11 novembre 2020 del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Ai fini dell’esercizio dell’attività di controllo l’amministrazione, previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive, con esenzione di spese e diritti, può altresì:

  • invitare i soggetti passivi e i responsabili di cui all’art. 3 comma 2 ad esibire o trasmettere atti e documenti;
  • inviare ai soggetti passivi e i responsabili di cui all’art. 3 comma 2 questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

Altre disposizioni

Tra le altre disposizioni si segnalano:

  • l’articolo 9 del regolamento indica le sanzioni previste nei casi di omissione, ritardo o parziale adempimento degli obblighi previsti;
  • l’articolo 11 disciplina i rimborsi delle somme versate e non dovute.

Aggiornamento

05/01/2023,11:42
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