Accesso civico semplice
L'accesso civico semplice è l'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati
L'articolo 5 comma 1 del decreto legislativo 33/2013 , riconosce il diritto di accesso alle informazioni e dati per i quali non risultino adempiuti gli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge.
L'accesso civico è riconosciuto con riguardo a tutti i documenti, le informazioni e i dati che in base alla normativa vigente devono essere pubblicati nel portale istituzionale dell'Ente. In caso di omissione, il cittadino ha il diritto di richiederne la pubblicazione.
La richiesta non necessita di motivazione, è gratuita e va inviata al responsabile della Trasparenza, per posta elettronica semplice o certificata, ad uno dei seguenti indirizzi:
- controllo.anticorruzione@comune.cagliari.it
- protocollogenerale@comune.cagliari.legalmail.it.
L'ufficio preposto trasmette la richiesta al responsabile della struttura responsabile per materia e ne informa il richiedente.
Il responsabile verifica la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione e, in caso positivo, provvede alla pubblicazione dei documenti o informazioni, oggetto della richiesta, nella sezione Amministrazione trasparente del portale istituzionale, entro il termine di 30 giorni. Contestualmente dà comunicazione dell'avvenuta pubblicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale. Se quanto richiesto risulta già pubblicato sul Portale, si limita a indicare al richedente il collegamento ipertestuale.
Nel caso in cui il dirigente responsabile per materia ritardi o ometta la pubblicazione o non dia risposta, il richiedente può ricorrere al responsabile del potere sostitutivo, il quale, dopo aver verificato la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, pubblica nel portale istituzionale dell'Ente quanto richiesto e contemporaneamente ne dà comunicazione al richiedente, e indica il relativo collegamento ipertestuale.
Aggiornamento
26/05/2022,10:40