Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici
In questa sezione sono disponibili le informazione relative a Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici, come indicato nel Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013
In questa sezione sono disponibili le informazione relative a Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici, come indicato nel Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013
Con riguardo agli obblighi di cui all’articolo 26, comma 1, qualora i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari siano contenuti nella normativa di settore, si ritiene che vada pubblicata la normativa di riferimento e gli eventuali atti adottati dalle amministrazioni di declinazione di tali criteri.
Con riferimento agli obblighi contenuti all’articoli 26, comma 2 e all’articolo 27, la pubblicazione degli atti, documenti e informazioni sopra identificati è organizzata in un unico elenco per ogni anno. L’elenco può anche prevedere collegamenti che rinviano alle pagine web in cui sono pubblicati i provvedimenti finali.
La pubblicazione costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario;
E' esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.
La pubblicazione comprende il nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario, l'importo del vantaggio economico corrisposto; la norma o il titolo a base dell'attribuzione; l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo; la modalita' seguita per l'individuazione del beneficiario; il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato.
Le informazioni sono riportate secondo modalita' di facile consultazione, in formato tabellare aperto che ne consente l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi dell'articolo 7 e sono organizzate annualmente in unico elenco.
L'articolo 8 del d.lgs. n. 33/2013 impone che i dati siano pubblicati per un periodo di 5 anni, decorrenti dal primo gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti.
- Delibera Anac n. 468 del 16 giugno 2021 Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati (artt. 26 e 27 d.lgs. n. 33/2013): superamento della delibera numero 59 del 15 luglio 2013
- Articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33
- Articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241
Aggiornamento
27/04/2026, 17:55
Comune di Cagliari