Costo di costruzione
Adeguamento costo di costruzione dei fabbricati residenziali.
Il comma 9 dell'articolo 16 del Decreto presidente della repubblica n.380/2001 dispone che il costo di costruzione per i nuovi edifici sia determinato periodicamente dalle regioni in riferimento ai costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata a norma della legge 457 del 1978, nei periodi intercorrenti tra le determinazioni regionali o in assenza delle stesse il costo di costruzione è adeguato annualmente ed autonomamente in ragione dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall'Istituto nazionale di statistica.
Con deliberazione della Giunta comunale n.3144/1996 è stato stabilito di aggiornare gli oneri relativi al costo di costruzione per la durata di un anno e, che per gli anni successivi sulla base dell’incremento Istat.
mar/24
Data pubblicazione
Adeguamento per gli anni 2019/2020
Adeguamento per gli anni 2020/2021
Adeguamento per gli anni 2021/2022
Adeguamento per l'anno 2023
Adeguamento per l'anno 2024
Aggiornamento
26/03/2024, 18:33