Servizio depenalizzazioni
Informazioni servizio depenalizzazioni
Modalità di accesso:
PEC
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Sportello
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Il centro elaborazione dati (Ced) della Polizia municipale, una volta accertato il mancato pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta trasmette all'ufficio Sanzioni amministrative il verbale per l'emissione dell'ordinanza che ingiunge il pagamento della sanzione prevista.
L'ufficio esamina e verifica preliminarmente la regolarità formale dei verbali di accertamento, con particolare riguardo alla regolare notifica nonchè tutti i requisiti essenziali per la procedibilità. Qualora si riscontrino irregolarità formali si dichiara l'improcedibilità e il relativo procedimento viene concluso con un provvedimento espresso.
Nel caso in cui non emergano irregolarità, si procede con l'esame degli atti.
Se sono state inoltrate memorie difensive e/o opposizione al sequestro, in fase istruttoria verranno richieste controdeduzioni all'organo accertatore ed effettuate autonome verifiche ed accertamenti presso gli Enti o uffici competenti. In seguito alle risultanze dell'istruttoria se l'accertamento risulta fondato, si procede all'emissione dell'ordinanza ingiunzione di pagamento e/o alla confisca dei beni. In caso contrario, se non viene comprovata la fondatezza dell'accertamento e se invero risultano fondate le ragioni adotte dal ricorrente, si procede all'archiviazione e/o alla restituzione delle cose sequestrate.
L'ordinanza ingiunzione costituisce titolo esecutivo; contro l'ordinanza che ingiunge il pagamento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziaria competente, nel termine di 30 giorni (ovvero 60 in caso di residenti all'estero) dalla notifica.
Quando il cittadino ritiene non fondato l'accertamento che ha determinato la sanzione amministrativa, può inoltrare delle memorie difensive al Sindaco, quale autorità competente a ricevere il rapporto da parte di tutti gli organi preposti ai controlli degli illeciti amministrativi.
Negli scritti difensivi tendenti all'archiviazione del verbale, devono essere debitamente motivati e documentati i motivi per cui si ritiene non fondato l'accertamento.
Può essere altresì richiesta la riduzione della sanzione al minimo edittale e la rateizzazione della somma dovuta in presenza di una comprovata situazione economica disagiata. In tal caso verrà allegata certificazione Isee o autocertificazione della situazione reddituale.
Destinatari di sanzioni amministrative.
Il ricorso deve essere inoltrato alla Polizia municipale - Sezione Contenzioso: depenalizzazione
Il pagamento in misura ridotta, effettuato entro 60 giorni dalla notificazione estingue l'obbligazione sanzionatoria pecuniaria e conclude, a tutti gli effetti, il procedimento amministrativo sanzionatorio.
Per presentare memorie difensive: 30 giorni dalla notifica del verbale;
Per la richiesta di audizione: 30 giorni dalla notifica del verbale; la richiesta di audizione puo'essere richiesta contestualmente al ricorso.
Se il sanzionato invero non paga la sanzione perchè intende far valere le sue ragioni, puo' proporre ricorso al Sindaco, mediante inoltro di memorie difensive ed eventuale richiesta di audizione. Con l'audizione non si instaura un contradditorio, ma vengono messe a verbale le dichiarazioni del sanzionato, che in fase istruttoria costituiranno oggetto di verifica presso gli organi o servizi interni/esterni competenti.
Aggiornamento
26/01/2023,14:04