Le ceneri provenienti dalla cremazione sono raccolte in un’apposita urna cineraria sigillata e possono essere:
- tumulate in manufatti (nicchie, cinerari familiari, cappelle private e, se capienti, loculi o nicchie già occupate);
- affidate in abitazione;
- disperse in natura;
- disperse nell’apposita area cimiteriale - Il Giardino dei Ricordi;
- trasferite in altro comune.
Per ottenere l'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è necessario seguire un iter burocratico che riportiamo di seguito.
Sebbene sia, da un punto di vista sentimentale, molto bello pensare di disperdere le ceneri in un luogo amato dal defunto, non sempre è possibile, infatti vi sono alcuni luoghi dove questa pratica è severamente vietata.
Tumulazione
La tumulazione delle urne cinerarie può avvenire all’interno di nicchie, cappelle private, loculi o nicchie, se capienti, già occupate presso i tre cimiteri cittadini. Le urne cinerarie possono, inoltre, essere tumulate nei cinerari familiari presenti presso il cimitero Monumentale di Bonaria. Tali cinerari vengono concessi sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento sul servizio mortuario dei cimiteri del comune di Cagliari. (mettere link)
Affidamento dell’urna cineraria
L'affidamento personale delle ceneri consiste nella consegna dell’urna cineraria per la conservazione. Non è ammessa la conservazione di una sola parte delle ceneri né la divisione delle stesse in più parti. La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di resti mortali o resti ossei, derivanti da esumazioni o estumulazioni
.L’affidamento dell’urna cineraria ai familiari può avvenire quando vi sia l’espressa volontà del defunto o la volontà manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. In caso di comprovati vincoli affettivi o di riconoscenza, l'affidamento può essere concesso anche a soggetti diversi da quelli indicati sopra, previo consenso scritto degli aventi diritto.
È possibile richiedere l’affidamento delle ceneri per conservare l'urna cineraria presso la propria abitazione, con esclusione di ogni altro luogo e con obbligo di tenerla protetta da possibili profanazioni o sottrazioni.
Per ottenere l'affidamento delle ceneri è necessario presentare un'apposita dichiarazione al Comune presso l’ufficio cimiteri
Qualsiasi variazione del luogo e del soggetto presso cui l'urna è conservata è comunicata all'ufficiale dello stato civile che ha rilasciato l'autorizzazione.
In caso di rinuncia all'affidamento o di disaccordo tra gli aventi diritto, l'urna è consegnata e conservata presso il cimitero comunale ovvero il cimitero scelto dall'affidatario, il quale assume gli eventuali oneri derivanti dalla conservazione.
In caso di decesso dell'affidatario, chiunque rinvenga l'urna è tenuto a consegnarla al cimitero comunale.
Dispersione ceneri
La dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto, unicamente in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri o in natura o in aree private.
L'autorizzazione alla dispersione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto attraverso una delle seguenti modalità:
- disposizione testamentaria del defunto
- iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati (l'iscrizione alle associazioni vale anche contro il parere dei familiari)
- in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto:
- la volontà del coniuge
- la volontà del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza.
La dispersione delle ceneri, autorizzata dall'ufficiale dello stato civile, è eseguita dal soggetto individuato dal defunto, o in assenza di sue disposizioni, dal coniuge, dal convivente o da altro familiare o dal personale a tal fine autorizzato dall'avente diritto, dall'esecutore testamentario o, in caso di iscrizione del defunto ad associazione che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, dal rappresentante legale dell'associazione stessa.
È possibile disperdere ceneri:
- all’interno del Cimitero Monumentale di Bonaria dove è stata realizzata un’area dedicata alla dispersione delle ceneri denominata “Il Giardino dei Ricordi”. La dispersione nella citata area è a titolo oneroso come da regolamento sul servizio. Si informa che il servizio è temporaneamente sospeso causa interventi di manutenzione.
- fuori dal cimitero in aree private, all’aperto, con il consenso dei proprietari. E’ vietato all’interno di centri abitati così come definiti dall'art.3 co 1, punto 8) del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285
- in natura, quindi in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti e comunque a distanza non inferiore ad un chilometro dalla linea di costa
Qualora la dispersione avvenga in un comune diverso da quello competente all'autorizzazione, questa può essere rilasciata solamente dopo l'acquisizione del nulla osta del comune di dispersione.
E’ reato:
- disperdere ceneri senza aver consegnato la dichiarazione al comune dove è avvenuto il decesso
- disperdere ceneri diversamente da quanto indicato dal defunto
- abbandonare l’urna