Riconoscimento di figli nati o nascituri
È l'atto con cui uno dei genitori naturali, non sposato con l’altro genitore, riconosce quale proprio figlio un nato o un nascituro.
Modalità di accesso:
Sportello
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Il riconoscimento di un figlio nato fuori dal matrimonio, oltre che al momento della nascita, può essere effettuato prima della nascita del bambino, dal padre o da entrambi i genitori naturali oppure dopo la dichiarazione di nascita del bambino, da uno o entrambi i genitori naturali.
Scopo di tale procedura è garantire il sorgere del rapporto di filiazione, cioè il rapporto di discendenza tra genitori e figli.
Il riconoscimento del figlio nascituro o già nato si effettua mediante una dichiarazione da rendere davanti all’ufficiale di stato civile oppure in un atto pubblico ricevuto da un notaio o in un testamento, da chi abbia compiuto i sedici anni di età.
Il servizio è rivolto a genitori o futuri genitori non coniugati.
La dichiarazione può essere effettuata:
- dalla sola madre;
- da entrambi i genitori insieme;
- dal padre, solamente dopo il riconoscimento già effettuato dalla madre e con il consenso della stessa.
Il riconoscimento può essere effettuato dal/i genitore/i biologico/i che abbia già compiuto i sedici anni.
Il figlio naturale può essere riconosciuto dai propri genitori, anche se già uniti in matrimonio con altra persona all'epoca del concepimento.
Il genitore, davanti all’ufficiale di stato civile, può dichiarare di voler riconoscere il proprio figlio, concepito fuori dal matrimonio, nascituro o già nato.
Il riconoscimento del figlio può avvenire solo con il consenso del genitore che per primo ha riconosciuto il figlio.
Se il figlio è maggiore di sedici anni, l'assenso deve essere reso anche da quest'ultimo.
A seguito del riconoscimento, il figlio naturale può assumere il cognome del padre aggiungendolo o sostituendolo a quello della madre. A tal fine, nel caso di figlio minorenne, l'ufficiale di stato civile provvede a ricevere la dichiarazione di volontà dei genitori sul cognome da attribuire al bambino ed a inviarla al tribunale competente che deciderà al riguardo.
Il procedimento si conclude con la sottoscrizione dell'atto di riconoscimento da parte del dichiarante e dell'ufficiale dello stato civile.
Documento di identità del dichiarante
Certificato medico attestante lo stato di gravidanza (nel caso di riconoscimento di nascituro)
Documentazione rilasciata dal consolato straniero in Italia attestante la possibilità di procedere al riconoscimento, il cognome e la cittadinanza da attribuire al bambino secondo la normativa del paese d'origine dei genitori (in caso di cittadini stranieri).
Eventuale dichiarazione di assenso del genitore che ha per primo riconosciuto il figlio
Eventuale dichiarazione di assenso del figlio oggetto del riconoscimento nel caso abbia compiuto i sedici anni
Effettuato il riconoscimento il genitore assume tutti i doveri e tutti i diritti di un genitore nei confronti dei figli.
Accesso agli uffici
Gli uffici di Stato civile - nascita (sede centrale Via Sonnino) e Municipalità di Pirri ricevono il pubblico esclusivamente su appuntamento.
L’appuntamento si può richiedere:
via Pec/email: statocivile@comune.cagliari.legalmail.it
al telefono 070 6778683 - 070 6778354 dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00
Aggiornamento
29/03/2024,14:37