Inquinamento dell'aria - amianto
Il servizio gestisce esposti che riguardano pericolo di natura igienico sanitaria derivante dalla probabile presenza di amianto
La presenza delle fibre di amianto nell’ambiente comporta dei danni a carico della salute anche in presenza di pochi elementi nell'aria eper questo viene definito un un agente cancerogeno. Il pericolo igienico sanitario derivante dall'amianto si verifica prevalentemente quando il materiale si presenta danneggiato in quanto in questa circostanza si può verificare un rilascio spontaneo di fibre dovuto alla caratteristica del materiale di scarsa coesione interna.
L'ufficio riceve esposti e segnalazioni da parte dei cittadini o da altri enti o servizi pubblici nonché da parte del corpo di Polizia municipale sulla situazioni di potenziale pericolo per la salute pubblica derivanti dalla presenza in posto di manufatti che potenzialmente possono contenere amianto e rilasciare fibre nell'aria quali canne fumarie, cisterne, pannelli isolanti e soprattutto coperture. Quindi si richiede un sopralluogo alla sede territoriale dell'Azienda Tutela Salute competente al fine di verificare l'effettiva presenza dell'amianto, la gravità del pericolo per la salute pubblica, dello stato di conservazione e manutenzione del manufatto e conseguenti eventuali azioni di bonifica e/o rimozione dello stesso da eseguirsi in conformità al D.M. 6/9/1994. Una volta ricevuta la relazione della ATS il Comune effettua la ricerca della titolarità dell'area e/o del manufatto e individua gli eventuali responsabili che devono procedere alla bonifica e/o rimozione dello stesso esclusivamente mediante ditte specializzate e rispondenti ai requisiti di cui all'art. 212 del D.Lgs. 152/2006.
Successivamente si procede con l'emissione dei provvedimenti di diffida e/o Ordinanza Sindacale per eliminare il pericolo per la salute pubblica dovuto alla presenza di amianto.
In caso di materiali, quali lastre e spezzoni al suolo contenenti cemento amianto, questi sono da considerarsi rifiuti speciali pericolosi (CER 170605*) e dovranno essere raccolti e smaltiti da parte del responsabile dell'abbandono o del proprietario del terreno esclusivamente mediante ditte specializzate e rispondenti ai requisiti di cui all'art. 212 del D.Lgs. 152/2006.
Il servizio è rivolto a tutti i cittadini.
Aggiornamento
26/05/2022,11:28