Diritto di voto
La tenuta e l'aggiornamento delle liste elettorali rientrano fra i compiti istituzionali demandati ai comuni
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L’art. 48 della Costituzione disciplina il diritto di voto.
“Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.
Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.
La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tal fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge.
Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge”.
Formano l'elettorato attivo tutti i cittadini italiani che abbiano compiuto il 18° anno di età e che non si trovino in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2 del T.U. n. 223/1967, di seguito riportate:
- sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza divenute definitive;
- condannati a pene che comportano l’interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
- condannati con sentenza penale passata in giudicato, vale a dire già sottoposta al giudizio di legittimità della Corte di Cassazione ultimati i due gradi di giudizio.
Anche i cittadini iscritti all'A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero) hanno diritto di esercitare il voto per tutte le consultazioni elettorali e referendarie che si svolgono in Italia, purché abbiano mantenuto la capacità elettorale.
La capacità elettorale, inoltre, per l'elezione dei membri del Parlamento Europeo e degli organi comunali di residenza, è attribuita anche ai cittadini appartenenti all'UE che ne facciano esplicita richiesta. Questi ultimi vengono inseriti, dall'Ufficio elettorale del comune ove è stata presentata la richiesta, nelle liste elettorali aggiunte e possono esercitare in occasione delle consultazioni europee ed amministrative, il loro diritto al voto.
Formano l'elettorato passivo i candidati alle singole consultazioni elettorali.
L’elettore può votare solo se munito della tessera elettorale che gli viene rilasciata dall’Ufficio Elettorale del Comune di iscrizione nelle liste elettorali. La tessera riporta i suoi dati identificativi desunti dalle liste elettorali.
Sono elettori coloro che:
- hanno la cittadinanza italiana;
- hanno raggiunto la maggiore età;
- non hanno cause ostative previste dall'art. 2 dal Testo Unico, recante norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con D.P.R. 20 marzo 1967, n.223
Le iscrizioni e le cancellazioni degli elettori nelle liste elettorali vengono effettuate d'ufficio senza che sia necessaria alcuna domanda o dichiarazione da parte del cittadino.
Aggiornamento
03/04/2025,13:06