Dettaglio tipologia procedimento

Iscrizione di cittadini italiani, comunitari e stranieri nell’anagrafe della popolazione residente di Cagliari per immigrazione da altro comune italiano. Cambio di abitazione nell'ambito del Comune di Cagliari di cittadini italiani, comunitari e stranieri.

Iter del procedimento

Modalità di avvio:  Di parte o d'ufficio

Descrizione:  Dal 9 maggio 2012 i cambi di residenza (per chi proviene da un altro comune o dall’estero e chiede l’iscrizione anagrafica nel comune) e i cambi di abitazione (per chi è già residente e si trasferisce presso un altro indirizzo sempre all’interno del territorio comunale) saranno effettivi entro 2 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta da parte dell’ufficio. Le domande di iscrizione anagrafica, di cambio abitazione e di trasferimento della residenza all’estero possono essere presentate attraverso l'applicativo ANPR, inviate per raccomandata o posta elettronica. Chi si trasferisce da un altro comune, subito dopo l’iscrizione anagrafica potrà richiedere i certificati di residenza e di stato di famiglia e, solo nel caso in cui sia nato a Cagliari, anche il certificato di nascita. L'articolo 5 del Decreto Legge 9 febbraio 2012, n.5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35, introduce nuove disposizioni in materia anagrafica, riguardanti le modalità con le quali effettuare le dichiarazioni anagrafiche: •iscrizione anagrafica con provenienza da altro comune e dall'estero •cambio di abitazione all'interno del comune •emigrazione all'estero nonché il procedimento di registrazione e di controllo successivo delle dichiarazioni rese. I cittadini potranno presentare le dichiarazioni anagrafiche nei seguenti modi: •tramite l'applicativo ANPR, per via telematica PEC Posta Elettronica Certificata: protocollogenerale@comune.cagliari.legalmail.it •direttamente agli uffici comunali decentrati •per posta raccomandata, indirizzata a: Ufficio Anagrafe - Piazza Alcide de Gasperi, 2 - 09125 Cagliari. L’inoltro per via telematica è consentito ad una delle seguenti condizioni: che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale - che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante - che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d'identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice. In caso di invio della dichiarazione mediante posta raccomandata, al fine di semplificare l'attività degli uffici, il cittadino dovrà indicare sul plico la dicitura “Dichiarazione cambio di abitazione/ cambio di residenza”. Alla dichiarazione deve essere allegata copia del documento d'identità del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente che, se maggiorenni, debbono altresì sottoscrivere il modulo. Il cittadino proveniente da uno Stato estero, ai fini della registrazione in anagrafe del rapporto di parentela con altri componenti della famiglia, deve allegare la relativa documentazione, in regola con le disposizioni in materia di traduzione e legalizzazione dei documenti. •Il cittadino di Stato non appartenente all'Unione Europea deve allegare la documentazione indicata nell'allegato A. •Il cittadino di Stato appartenente all'Unione Europea deve allegare la documentazione indicata nell'allegato B. link. http://www.comune.cagliari.it/portale/it/contentview.page?contentId=SCH32993 Inoltre il richiedente deve produrre idonea documentazione attestante la legittima occupazione dell'immobile L’articolo 5 del decreto legge n. 47 del 28 marzo 2014, convertito in legge n. 80 del 23 maggio 2014, prevede che: chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo non può chiedere la residenza né l'allacciamento a pubblici servizi in relazione all'immobile medesimo e gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge. In applicazione di tale norma di legge, la dichiarazione di cambio di residenza o iscrizione anagrafica deve essere presentata insieme alla documentazione che attesta la sussistenza del titolo di possesso dell’immobile presso cui si dichiara la residenza, o insieme alla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in merito a tale titolo, o insieme alla dichiarazione di assenso del proprietario dell’immobile. Il provvedimento di iscrizione in immobili occupati abusivamente senza titolo, adottato dopo il 28 marzo 2014, è nullo per legge.

Soggetti esterni, nonché, strutture interne coinvolte nel procedimento:  Soggetti esterni: Comune di provenienza, Regione, Inps, Motorizzazione Civile, A.S.L., Agenzia delle Entrate, Istat Strutture interne:Uffici di Città, Municipalità di Pirri, Ufficio Elettorale, Ufficio Tributi

Procedimenti correlati interni: Termini del procedimento:
  • Decorrenza termine:  Data di presentazione dell'istanza
  • Fine termine:  A seguito della dichiarazione resa l'Ufficiale d'Anagrafe procederà immediatamente, e comunque entro i due giorni lavorativi successivi, a registrare le conseguenti variazioni, con decorrenza dalla data di presentazione delle dichiarazioni stesse. L'Ufficiale d'Anagrafe può, entro 45 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione, disporre accertamenti per verificare la dimora abituale e la regolarità della documentazione presentata (per i cittadini dell'Unione Europea) e deve comunicare al cittadino interessato, entro lo stesso termine, l'eventuale esito negativo.
  • Tempo medio:  2 giorni
  • Silenzio assenso/Dichiarazione dell'interessato sostitutiva del provvedimento finale:  Si

Provvedimento finale:  Variazione della residenza o dell'abitazione.

Responsabile del procedimento e Unità Organizzativa competente

Unità organizzativa competente del procedimento:  Servizi demografici, decentramento e cimiteriali
Dirigente: Claudia Madeddu – eMail: claudia.madeddu@comune.cagliari.it

Responsabile del procedimento: Claudia Madeddu – eMail: claudia.madeddu@comune.cagliari.it

Organo competente adozione provvedimento finale: Responsabile del procedimento

Modalità per richiedere informazioni sul procedimento: Personalmente presso l'Ufficio Anagrafe, gli Uffici di Città e la Municipalità di Pirri o rivolgendosi ai recapiti telefonici e di posta elettronica - sito istituzionale.

Modalità e informazioni per presentare l'istanza

Procedura informatizzata online: tramite ANPR, PEC o mail
https://www.comune.cagliari.it/portale/page/it/cambio_di_residenza_cittadini_italiani_da_altro_comune_it_1?contentId=SRV14570

Altre modalità di invio: Non previsto

Atti e documenti a corredo dell'istanza: Cittadini Italiani: documento di identità in corso di validità per ciascuna delle persone per le quali si chiede il cambio di indirizzo o di residenza; Cittadini Comunitari: 1.Cittadino lavoratore subordinato o autonomo 1)copia di un documento di identità valido per l'espatrio in corso di validità rilasciato dalle competenti autorità del Paese di cui si possiede la cittadinanza; 2)documentazione comprovante la qualità di lavoratore subordinato o autonomo; 3)copia degli atti originali, tradotti e legalizzati, comprovanti lo stato civile e la composizione della famiglia. 2. Cittadino titolare di risorse economiche sufficienti al soggiorno (non lavoratore) 1)copia di un documento di identità valido per l'espatrio in corso di validità rilasciato dalle competenti autorità del Paese di cui si possiede la cittadinanza; 2)autodichiarazione del possesso di risorse economiche sufficienti per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato. La somma di riferimento corrisponde all'importo dell'assegno sociale che, per il 2012 è di euro 5.577,00 lordi annui. Ai fini dell'iscrizione anagrafica è valutata anche la situazione complessiva personale dell'interessato; 3)copia di un'assicurazione sanitaria che copra i rischi sanitari sul territorio nazionale, valida per almeno un anno, oppure copia di uno dei seguenti formulari rilasciati dallo Stato di provenienza: E106, E120, E121 (o E 33), E109 (o E 37); La T.E.A.M. (Tessera europea di assicurazione malattia) è utilizzabile da chi non intende trasferire la residenza in Italia e consente l'iscrizione nello schedario della popolazione temporanea. 4) copia degli atti originali, tradotti e legalizzati, comprovanti lo stato civile e la composizione della famiglia. 3.Cittadino studente (non lavoratore) 1)copia di un documento di identità valido per l'espatrio in corso di validità rilasciato dalle competenti autorità del Paese di cui si possiede la cittadinanza; 2)documentazione attestante l'iscrizione presso un istituto scolastico o di formazione professionale; 3)autodichiarazione del possesso di risorse economiche sufficienti per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato. La somma di riferimento corrisponde all’importo dell'assegno sociale che, per il 2012 è di euro 5.577,00 lordi annui. Ai fini dell'iscrizione anagrafica è valutata anche la situazione complessiva personale dell'interessato: 4)copertura dei rischi sanitari: per lo studente che chiede l'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente copia di un'assicurazione sanitaria che copra i rischi sanitari sul territorio nazionale e valida per almeno un anno o almeno pari al corso di studi o di formazione professionale, se inferiore all'anno o formulario comunitario; per lo studente che chiede l'iscrizione nello schedario della popolazione temporanea T.E.A.M. rilasciata dallo Stato di appartenenza o formulario comunitario; 5) copia degli atti originali, tradotti e legalizzati, comprovanti lo stato civile e la composizione della famiglia. 4. Familiare UE di cittadino di cui ai punti precedenti 1)copia di un documento di identità valido per l'espatrio in corso di validità rilasciato dalle competenti autorità del Paese di cui si possiede la cittadinanza; 2)copia degli atti originali, in regola con le norme sulla traduzione e la legalizzazione, di soggiorno (ad es. certificato di matrimonio per il coniuge, certificato di nascita con paternità e maternità per l'ascendente o il discendente); L'iscrizione anagrafica del familiare presuppone che il cittadino dell'Unione sia un lavoratore ovvero disponga per se stesso e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti al soggiorno secondo i criteri di cui all'art. 29, comma 3, lett.b), del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, rivalutati annualmente. Per tutti gli ascendenti e per i discendenti ultra 21enni, dichiarazione di vivenza a carico resa dal cittadino dell’Unione in possesso di autonomi requisiti di soggiorno. 5. Cittadino di Stato non appartenente all'Unione, familiare di cittadino dell'Unione Europea 1) copia del passaporto; 2)carta di soggiorno di familiare di cittadino dell’Unione, oppure ricevuta della richiesta di rilascio di carta di soggiorno Cittadini Stranieri o Extracomunitari: 1. Cittadino in possesso di titolo di soggiorno in corso di validità 1) copia del passaporto o documento equipollente in corso di validità; 2)copia del titolo di soggiorno in corso di validità; 3)copia degli atti originali, tradotti e legalizzati, comprovanti lo stato civile e la composizione della famiglia. 2. Cittadino in possesso di titolo di soggiorno in corso di rinnovo 1)copia del passaporto o documento equipollente in corso di validità; 2)copia del titolo di soggiorno scaduto; 3)ricevuta della richiesta di rinnovo del titolo di soggiorno; 4)copia degli atti originali, tradotti e legalizzati, comprovanti lo stato civile e la composizione della famiglia. 3. Cittadino in attesa del rilascio del primo permesso di soggiorno per lavoro subordinato 1)copia del passaporto o documento equipollente in corso di validità; 2)copia del contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico per l’immigrazione; 3)ricevuta rilasciata dall’ufficio postale attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di permesso di soggiorno; 4)domanda di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata allo Sportello Unico; 5)copia degli atti originali, tradotti e legalizzati, comprovanti lo stato civile e la composizione della famiglia. 4. Cittadino in attesa del rilascio del permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare 1)copia del passaporto o documento equipollente in corso di validità; 2)ricevuta rilasciata dall’ufficio postale attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di permesso; 3)fotocopia non autenticata del nulla osta rilasciato dallo Sportello unico; 4)copia degli atti originali, tradotti e legalizzati, comprovanti lo stato civile e la composizione della famiglia.


Modulistica reperibile presso: Uffici di Città, Municipalità di Pirri e Ufficio Anagrafe

Strumenti di tutela

Strumenti di tutela: Avverso il diniego di iscrizione nei registri della popolazione residente è previsto ricorso al Prefetto di Cagliari nel termine di trenta giorni dalla data della notifica del provvedimento definitivo dell’Ufficiale d’Anagrafe. Contro gli atti del Prefetto è possibile proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro il termine di 60 giorni dalla notifica oppure, ricorso straordinario al Capo dello Stato per soli motivi di legittimità entro 120 giorni dalla notifica.

Titolare del potere sostitutivo : Antonella Marcello - Segretario generale Mail: segretariogenerale@comune.cagliari.it

Ulteriori informazioni

Risultati indagini di customer satisfaction: -

Riferimenti normativi: D. P. R. 30 maggio 1989, n. 223 come modificato dall’art. 5 D.L. 9.02.2012, n. 5, convertito in L. 4.4.2012, N. 35, e dal D.P.R. n. 154/2012, contenente “il Regolamento di attuazione dell’art. 5 del D.L. n. 5/2012 convertito, con modificazioni, dalla Legge 4.04.2012, n. 35, in materia di variazioni anagrafiche”; Circolare Ministero dell’Interno n. 9/2012 del 27.04.2012 “Modalità di applicazione dell’art. 5 cambio di residenza in tempo reale” Circolare Ministero dell’Interno n. 23 del 14.09.2012 Art. 38, 75 e 76 D.P.R. N. 445/2000; Art. 5 del decreto legge n. 47 del 28 marzo 2014, convertito in legge n. 80 del 23 maggio 2014

Data aggiornamento: 24/03/2025

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