Chiarimenti sulle regole nei mercati cittadini e nelle attività commerciali aperte al pubblico

Pubblicata l’Ordinanza n.22 del 5 aprile 2020 che integra la precedente Ordinanza n.21 del 3 aprile 2020

Data:
05 aprile 2020

Mercato Civico di San Benedetto
Mercato Civico di San Benedetto

Con una nuova Ordinanza, la numero 22 del 5 aprile 2020, il Sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu, ha voluto specificare e integrare quanto già disposto con il precedente provvedimento del 3 aprile 2020 (n.21) soprattutto per quanto riguarda i mercati civici cittadini e le attività di commercio aperte al pubblico.

Nello specifico, il paragrafo 11 dell’Ordinanza n.21 del 3 aprile 2020, viene sostituito dal seguente:

“11. Con specifico riferimento ai mercati civici cittadini, al fine di assicurare il rispetto della distanza minima di sicurezza di 1 metro fra le persone all’interno degli stessi e l'adozione di tutte le misure igienico sanitarie, misure tutte necessarie e garantirne la prosecuzione delle attività, in aggiunta al contingentamento degli ingressi dei clienti, il quale è regolato con direttiva del dirigente del Servizio e deve essere finalizzato a un ulteriore contenimento degli accessi, dispone:

• che all’interno dei mercati sia comunque rispettata la distanza minima interindividuale di sicurezza di 1 metro.

• che il dirigente del Servizio non conceda, nelle corsie, spazi per attività ulteriori rispetto a quelle attualmente autorizzate;

• che il dirigente del Servizio provveda, salvo sua motivata e formale decisione contraria per casi specifici, alla immediata sospensione di tutte le concessioni integrative di spazi nelle corsie;

• che per ciascun venditore possano essere contemporaneamente presenti non più di due clienti; limite ridotto a non più di un cliente nei box delle corsie centrali del mercato di San Benedetto e in quelli della piccola dipendenza;

• che all'interno di ciascun posteggio, indipendentemente dalla dimensione e dal suo essere singolo o doppio, sia consentita la presenza di un massimo di due operatori e, per conseguenza, tale numero massimo di due unità operative dovrà essere rispettato anche nei posteggi doppi;

• che tutti gli operatori dei mercati civici siano sempre dotati di mascherine, non autoprodotte, e guanti e che entrambi i presidi siano sempre correttamente indossati;

che tutti i clienti dei mercati civici possano accedere agli stessi solo se in possesso di mascherine tenute sempre correttamente indossate, o in subordine qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca, mantenendo comunque la necessaria distanza interpersonale di almeno metro rispetto alle altre persone. ”

Il paragrafo 15 dell'ordinanza n. 21 del 3 aprile 2020 viene sostituito dal seguente:

“15 . Che il personale che lavora impegnato nella ricezione del pubblico o comunque a contatto con la clientela all'interno di tutte le attività di commercio tenute aperte dai provvedimenti normativi adottati dalle competenti autorità nazionali e regionali, sia sempre dotato di mascherine, non autoprodotte, e guanti e che entrambi i presidi siano sempre correttamente indossati; che tutti i clienti delle attività di commercio tenute aperte dai provvedimenti normativi adottati dalle competenti autorità nazionali e regionali possano accedere alle stesse solo se in possesso di mascherine tenute sempre correttamente indossate, o in subordine qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca, mantenendo comunque la necessaria distanza interpersonale di almeno metro rispetto alle altre persone”.

L’Ordinanza n.22 così come la n.21 alla quale si riferisce, troverà applicazione sino al 13 aprile 2020.

Ulteriori informazioni

Aggiornamento

05/04/2020, 17:44

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