Certificati anagrafici per corrispondenza

Rilascio di certificati anagrafici per corrispondenza e verifiche per autocertificazioni

Modalità di accesso:
PEC Posta

Modalità di accesso:
PEC Posta

Cos'è

Si rilasciano per corrispondenza i seguenti certififcati anagrafici: 

  • il certificato di residenza e lo stato di famiglia degli iscritti in Anagrafe nazionale della popolazione residente (Anpr) o in Anagrafe degli Italiani residenti all'estero (Aire);
  • l'attestazione o la certificazione di ogni altra posizione desumibile dagli atti anagrafici, quali: cittadinanza, stato libero, vedovanza, esistenza in vita, godimento dei diritti politici, iscrizione nelle liste elettorali.

Vengono evase le richieste provenienti da Enti Pubblici (Stato, Regione, Enti Locali, Forze dell'Ordine e Autorità Giudiziarie, Ambasciate e gestori di Pubblico Servizi, ecc.) o provenienti da privati (Banche, Poste, Assicurazioni, Studi professionali e altri), che hanno necessità di effettuare controlli sulle dichiarazioni sostitutive e acquisire verifiche o certificazioni di cittadini, residenti e non, nel territorio del Comune di Cagliari.

Si rilasciano, inoltre, le richieste di certificazioni anagrafiche, attuali e storiche, pervenute per corrispondenza cartacea (i cui costi sono sotto riportati) dei cittadini italiani e stranieri iscritti nell'Anagrafe della Popolazione Residente nel Comune.

Si specifica che:

  • il  certificato storico di residenza ha come oggetto esclusivamente i cambi di residenza avvenuti all'interno del Comune di Cagliari o quelli relativi agli altri comuni rilevabili dopo il loro subentro in Anpr;
  • il certificato stato di famiglia storico deve essere rilasciato facendo esclusivo riferimento ad una precisa data del passato

Dal primo gennaio 2012, le pubbliche amministrazioni e i gestori di servizi pubblici devono richiedere e accettare solo autocertificazioni e non più certificati (articolo 15 legge 12 novembre 2011, n. 183). Nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i gestori di pubblici servizi, il certificato è sempre sostituito dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione o dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. A  partire dal 15 settembre 2020 anche i privati sono tenuti ad accettare le autocertificaziioni, con l'entrata in vigore il decreto legge n. 76/2020, convertito con legge n. 120/2020 (noto come decreto semplificazioni).
L’articolo 30-bis di detto decreto introduce una significativa innovazione in materia di autocertificazioni, imponendole non più soltanto nei rapporti tra cittadino e pubbliche amministrazioni o gestori di pubblici servizi, ma anche nei rapporti tra privati, senza alcuna distinzione.
Mentre prima dell’entrata in vigore del decreto le autocertificazioni erano possibili solo verso i privati che vi acconsentivano, com’era previsto dall’articolo 2 Dpr n. 445/2000, adesso allo stesso art. 2 è stata soppressa la condizione del consenso dei privati destinatari dei documenti, aprendo così ad un obbligo generalizzato di accettare le autocertificazioni.

A chi si rivolge

Il servizio è rivolto a tutti coloro che abbiamo necessità di un certificato non sostituibile con l'autocertificazione.

La richiesta può essere effettuata da chiunque, preferibilmente non residente a Cagliari, identificabile tramite un documento di identità valido. L'interessato deve fornire i dati anagrafici delle persone cui si riferisce il certificato (cognome, nome, luogo e data di nascita), in quanto solo la completezza e la correttezza dei dati forniti possono garantire l'evasione della richiesta.

In riferimento alle richieste di verifiche sulle dichiarazioni sostitutive di atto notorio o sulle autocertificazioni, il servizio è rivolto alle pubblica amministrazione, ai gestori di pubblici servizi e ai privati (banche, poste,assicurazioni, studi professionali e altri). 

Servizi collegati

Come fare

E' possibile inoltrare la richiesta:

  • all'indirizzo di Posta elettronica certificata (Pec) anagrafe@comune.cagliari.legalmail.it
  • per posta al seguente indirizzo: Ufficio Anagrafe - Via Roma, 145 – 09124, Cagliari. In questo caso, alla richiesta, in  busta chiusa, devono essere allegati, a pena di rifiuto dell'istanza:
  1.  la fotocopia di un documento in corso di validità del richiedente;
  2.  una busta preaffrancata e preindirizzata;
  3.  la dichiarazione di assolvimento dell'imposto di bollo e i diritti di segreteria come da modulo allegato oppure i contanti delle somme dovute secondo quanto indicato nei costi o, in alternativa per i soli certificati in esenzione, l'originale del versamento dei diritti di segreteria, intestato al Comune di Cagliari - Tesoreria, effettuato con una delle seguenti modalità:

           - Conto corrente postale: n. 213090

           - Conto corrente bancario - ordinate bancarie nazionali ed

             internazionali IBAN: IT 26 S 01015 04800 000070687691 -

             BIC SWIFT: BPMOIT22XXX

La causale del versamento dovrà avere la seguente dicitura: Diritti di segreteria - Certificazioni anagrafiche-

Si precisa che ai sensi dell'articolo 71, comma 4 del Dpr 445/2000, qualora il controllo riguardi dichiarazioni sostitutive presentate ai privati/aziende (Banche, Poste, Assicurazioni, Studi professionali e altri), l’amministrazione competente per il rilascio della relativa certificazione, è tenuta a fornire, su richiesta del soggetto privato corredata dal consenso del dichiarante, conferma scritta, anche attraverso l’uso di strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi.

Cosa serve

Modulo per richiedere i certificati e modulo dichiarazione assolvimento imposta di bollo.

Modulo

Cosa si ottiene

Le richieste verranno evase entro 30 giorni.

Procedure collegate all'esito

Si rimanda alla pagina - Rilascio Certificati Anagrafici - per le altre modalità di richiesta dei certificati da parte dei privati, compresi gli ordini professionali, che non sono di competenza dell'Ufficio Certificati per Corrispondenza

Fasi e scadenze

Tutti i certificati anagrafici hanno validità sei mesi dalla data di rilascio.

E' ammessa la presentazione delle certificazioni -scadute- purchè le informazioni contenute nei certificati stessi non siano variate. In questo caso, basterà apporre sul certificato una dichiarazione non autenticata, resa dal titolare dello stesso, che attesti che le informazioni contenute nel certificato non hanno subito variazioni dalla data di rilascio.

Ha validità illimitata ogni certificato non soggetto a modificazione (certificati storici, di morte, titolo di studio).

Costi

Per i certificati per i quali non è prevista l'esenzione:

  • una marca da bollo da 16,00 euro per ciascun certificato e  0,52 euro per i diritti di segreteria; 

Per i certificati per i quali è prevista l'esenzione:

  • 0,26 euro per i diritti di segreteria per ciascun certificato in esenzione dall'imposta di bollo. In tal caso, è necessario indicare obbligatoriamente l'uso del certificato e l'articolo di esenzione (Tabella – Allegato B, del Dpr  n. 642/1972  e successive modifiche e integrazioni).
  • nessun diritto di segreteria per il rilascio dei certificati anagrafici che non richiedano ricerche d’archivio, richiesti e trasmessi in modalità nativa digitale (Deliberazione G.C. n. 91 del 09/07/2021);

Uffici

Ulteriori informazioni

Aggiornamento

24/03/2023,15:38
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