Alloggi comunali - Canone d'affitto
Il canone d'affitto per gli assegnatari di alloggio comunale.
In base alla legge regionale n° 7 del 2000, il canone di locazione è calcolato in base alla superficie dell'alloggio assegnato e al reddito di tutto il nucleo familiare.
L'assegnatario ha diritto al ricalcolo del canone di locazione se il reddito familiare aumenta o diminuisce. È sufficiente compilare il modulo “Comunicazione di variazione del reddito” e consegnarlo agli ufficio Erp.
Per il pagamento del canone il Servizio invia direttamente a casa dell'assegnatario i bollettini prestampati con gli importi da versare mensilmente presso un qualsiasi ufficio postale.
Il Servizio periodicamente pubblica dei bandi per elargire fondi agli inquilini che riscontrano una situazione di difficoltà nei pagamenti del canone di locazione. Gli inquilini possono leggere sui giornali la notizia di pubblicazione di un nuovo bando o visitare periodicamente il sito internet.
L’assegnatario diventa moroso quando non paga il canone di locazione o le spese condominiali. In tale situazione il Comune invia al debitore una diffida al pagamento, ingiungendo di provvedere al saldo della morosità arretrata.
Se l’inquilino non paga quanto dovuto, viene avviata l’azione per il recupero del credito. Nel caso la morosità sia superiore a tre mesi, anche non consecutivi, per canoni e oneri accessori, si procede con la decadenza dall'assegnazione, che comporta il rilascio dell'alloggio, e il recupero del credito.
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L'assegnatario riceve al suo domicilio i bollettini prestampati con gli importi da versare mensilmente.
Il pagamento del canone è mensile.
L’assegnatario in situazione di morosità può accedere alle agevolazioni previste dall'art.7 della Legge Regionale 5 luglio 2000, n. 7.
Aggiornamento
07/06/2021,17:54