Accertamento di compatibilità paesaggistica

Procedura per il rilascio dell'accertamento di compatibilità su un'area con vincolo paesaggistico.

Modalità di accesso:
Online

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Cos'è

La richiesta di accertamento di compatibilità paesaggistica deve essere presentata, nel caso di lavori realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica o di impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica, per interventi avvenuti su aree in cui sussista un vincolo paesaggistico di cui alla parte terza del decreto legislativo 42/2004.

A chi si rivolge

Devono presentare la richiesta i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, autori di interventi che rientrano nei seguenti casi:

  • lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;
  • impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica;
  • lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'articolo 3 del d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380.

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Cosa si ottiene

In caso di esito positivo, si ottiene l'accertamento della compatibilità paesaggistica, efficace per gli interventi per i quali è stata richiesta.

Fasi e scadenze

L'Ufficio si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della Soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni.

Costi

I costi amministrativi relativi alla pratica paesaggistica sono rappresentati dai diritti di segreteria, pari a 82,00 Euro, da pagare contestualmente alla presentazione dell'istanza.

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Ulteriori informazioni

Aggiornamento

01/09/2025,10:17
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