Programma biennale degli acquisti di beni e servizi
L’articolo 21, comma 6, del decreto legislativo n. 50/2016 dispone che gli acquisti di beni e servizi di importo stimato uguale o superiore a 40.000,00 euro vengano effettuati sulla base di una programmazione biennale e dei suoi aggiornamenti annuali. L’articolo 21 stabilisce, altresì, che le amministrazioni predispongano ed approvino tali documenti nel rispetto degli altri strumenti programmatori dell’Ente e in coerenza con i propri bilanci.
Il Programma, con riferimento alle prime due annualità del bilancio di previsione, deve essere adottato dal Comune entro 90 giorni dall'approvazione di quest'ultimo, come previsto dall’articolo 7 comma 6 del decreto ministeriale n.14 del 16 gennaio 2018, mediante delibera del Consiglio su proposta della Giunta.
Il Consiglio Comunale approva il programma biennale in coerenza con il bilancio preventivo e il DUP.
L’obbligo di approvazione del Programma decorre a partire dal bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018.
- articolo 21, comma 6, del decreto legislativo n. 50/2016
- legge 232/2016
Aggiornamento
06/03/2023, 17:51