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Registro delle Unioni di fatto

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Registro digitale delle unioni di fatto e convivenze

L'Amministrazione Comunale istituendo il Registro, tutela e sostiene la piena dignità umana e sociale delle unioni di fatto e delle convivenze; ne promuove il pubblico rispetto favorendone l’integrazione e lo sviluppo nel contesto sociale, culturale ed economico anche attraverso l’adozione di atti che consentano loro l’accesso ai benefici in materia di diritto alla casa e a i servizi sociali.

Si considera Unione di fatto e Convivenza ogni nucleo basato su legami affettivi o di mutua solidarietà, tra due persone maggiorenni, caratterizzato dalla convivenza da almeno un anno e dal contributo di entrambe le parti alle esigenze di vita comune, che abbia chiesto ed ottenuto la registrazione amministrativa secondo le modalità previste dal regolamento.

Non è considerata Unione di fatto o Convivenza l’unione tra persone legate dal vincolo del matrimonio.

Il regime giuridico delle Unioni di fatto e Convivenze si applica ai cittadini italiani, ai cittadini comunitari ed ai cittadini stranieri iscritti nell’anagrafe della popolazione residente del Comune di Cagliari.
 

Accesso al servizio online

La richiesta d'iscrizione nel Registro delle Unioni di fatto e Convivenze si può effettuare solo tramite il servizio online del portale del Comune di Cagliari.

Per usufruire del servizio è necessario essere un utente registrato e accedere all'area dei servizi riservati.

Se ancora non ci si è registrati occorre compilare la richiesta di iscrizione, accessibile mediante la pagina di Registrazione

In caso d'impossibilità ad usufruire del collegamento web la  registrazione al portale e la richiesta d'iscrizione  potranno essere effettuate con l’ausilio dell’ufficio Anagrafe,  negli orari di apertura al pubblico.


Iscrizione

Per iscriversi al registro sono richiesti i seguenti requisiti

  • Essere  maggiorenni
  • Essere residenti a Cagliari e coabitanti da almeno un anno; tale requisito dovrà risultare nella scheda anagrafica di famiglia.
  • Non può essere richiesta l’iscrizione da coloro che siano già registrati come parti di un’altra unione di fatto e di convivenza, né dalle persone coniugate fino al momento dell’annotazione nei registri di stato civile della separazione tra i coniugi, della cessazione degli effetti civili o dello scioglimento del matrimonio.
  • Entrambi i richiedenti devono effettuare la registrazione al portale ed entrambi devono effettuare la richiesta d'iscrizione al registro.

L’iscrizione nel registro è gratuita.

Completata la procedura d'iscrizione online, il richiedente riceverà un e-mail di conferma dell'avvenuta ricezione della richiesta. Entro due giorni lavorativi l'ufficio anagrafe, verificato il possesso dei requisiti, iscriverà nel registro i componenti dell'Unione di fatto e delle Convivenze. 

L’ufficio Anagrafe può verificare in ogni momento l’effettivo permanere dei requisiti richiesti.
 

Cancellazione 

La cancellazione si verifica qualora:

  • venga meno la situazione di coabitazione e di reciproca assistenza morale e/o materiale, provata da elementi di fatto;
  • il venir meno l’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente del Comune
  • la morte di una delle parti

La richiesta di cancellazione dal Registro si deve fare entro 30 giorni il venir meno dei requisiti per l’iscrizione.

L’ufficio provvederà alla cancellazione entro i successivi 10 giorni, con decorrenza degli effetti dalla data della comunicazione.

Nel caso di assenza di richiesta congiunta l’ufficio provvederà ad inviare, ai sensi della Legge n.241 del 7 agosto 1990, sempre in via telematica all’altro componente dell’unione di fatto la comunicazione relativa alla cancellazione.

La violazione degli obblighi di comunicazione da parte degli interessati comporta l’immediata decadenza dai benefici eventualmente ottenuti medio tempore dagli inadempienti.

L'ufficio provvederà alla cancellazione, pur in assenza delle necessarie dichiarazioni da parte degli interessati, dopo essere venuto a conoscenza del venir meno dei requisiti.
 

Attestato di iscrizione

I cittadini iscritti al Registro possono chiedere ed ottenere, sempre per via telematica dal Comune di Cagliari l’attestato d’iscrizione al registro delle Unioni di fatto e Convivenze.

Gli interessati possono comunque avvalersi delle dichiarazioni sostitutive di certificazione di cui all’articolo 46 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.

 

Per ulteriori informazioni  contattare l’ufficio Anagrafe al seguente indirizzo di posta elettronica: unionidifatto@comune.cagliari.it

 

Allegati:

 

Legislazione

Delibera del Consiglio Comunale n. 44 del 27 giugno 2012 e successiva delibera della Giunta Comunale n. 140 del 20 luglio 2012 - Approvazione dell Regolamento che prevede l’istituzione del Registro delle Unioni di fatto e Convivenze del Comune di Cagliari e la relativa organizzazione per la tenuta del Registro.