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Dal 9 maggio 2012 i cambi di residenza (per chi proviene da un altro comune o dall’estero e chiede l’iscrizione anagrafica nel comune) e i cambi di abitazione (per chi è già residente e si trasferisce presso un altro indirizzo sempre all’interno del territorio comunale) saranno effettivi entro 2 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta da parte dell’ufficio. Le domande di iscrizione anagrafica, di cambio abitazione e di trasferimento della residenza all’estero possono essere inviate per raccomandata, fax o posta elettronica.
Chi si trasferisce da un altro comune, subito dopo l’iscrizione anagrafica potrà richiedere i certificati di residenza e di stato di famiglia e, solo nel caso in cui sia nato a Cagliari, anche il certificato di nascita.
L'articolo 5 del Decreto Legge 9 febbraio 2012, n.5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35, introduce nuove disposizioni in materia anagrafica, riguardanti le modalità con le quali effettuare le dichiarazioni anagrafiche:
nonché il procedimento di registrazione e di controllo successivo delle dichiarazioni rese.
Come fare la domanda
Per presentare la domanda è necessario utilizzare i modelli ministeriale di dichiarazione anagrafica disponibili in questa pagina
I cittadini possono presentare le dichiarazioni anagrafiche con le seguenti modalità:
L’inoltro per via telematica è consentito ad una delle seguenti condizioni:
In caso di invio della dichiarazione mediante posta raccomandata, al fine di semplificare l'attività degli uffici, il cittadino dovrà indicare sul plico la dicitura “Dichiarazione cambio di abitazione/ cambio di residenza”.
Alla dichiarazione deve essere allegata copia del documento d'identità del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente che, se maggiorenni, debbono altresì sottoscrivere il modulo.
Il cittadino proveniente da uno Stato estero, ai fini della registrazione in anagrafe del rapporto di parentela con altri componenti della famiglia, deve allegare la relativa documentazione, in regola con le disposizioni in materia di traduzione e legalizzazione dei documenti.
Procedimento
A seguito della dichiarazione resa, l'Ufficio Anagrafe procederà immediatamente, e comunque entro i 2 giorni lavorativi successivi, a registrare le conseguenti variazioni,con decorrenza dalla data di presentazione delle dichiarazioni medesime. Entro 45 giorni, l'ufficio, provvederà conseguentemente ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti per l'iscrizione (o la registrazione). Trascorsi 45 giorni dalla dichiarazione resa o inviata senza che sia stata effettuata la comunicazione dei requisiti mancanti, l'iscrizione (o la registrazione) si intende confermata.
Conseguenze in caso di dichiarazioni mendaci
I commi 4 e 5 dell'articolo 5 del Decreto Legge in esame disciplinano la fase successiva alla registrazione delle dichiarazioni rese, ovvero quella che attiene all'accertamento dei requisiti previsti per l'iscrizione anagrafica o per la registrazione dei cambiamenti di abitazione, nonché agli effetti derivanti dagli eventuali esiti negativi di tali accertamenti.
In particolare, il citato comma 4 prevede che in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero si applicano gli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, i quali dispongono rispettivamente la decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione, nonché il rilievo penale della dichiarazione mendace. Il comma 4 ribadisce inoltre quanto già previsto dall'articolo 19, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica n.223/1989, in merito alla segnalazione alle autorità di pubblica sicurezza delle discordanze tra le dichiarazioni rese dagli interessati e gli esiti degli accertamenti effettuati.
Dove rivolgersi
Modulistica
(*) Articolo 38 DPR 28 dicembre 2000 n. 445:
Articolo 5 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n.5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35, introduce nuove disposizioni in materia anagrafica, riguardanti le modalità con le quali effettuare le dichiarazioni anagrafiche di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a, b e c del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223
Per ulteriori informazioni: Servizio Demografico ed Elettorale