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Quesito
giovedì 5 aprile 2012
DOMANDA
In merito alla procedura di gara in oggetto si chiede se le 7 figure componenti il gruppo di
progettazione (n. 2 architetti, n. 2 ingegneri, n. 1 agronomo, n. 1 geologo, n. 1 biologo naturalista),
presenti nell'art. 4 del disciplinare di gara debbano essere semplicemente indicati nel gruppo di
progettazione come membri dello staff tecnico o debbano essere presenti nella struttura di un
eventuale raggruppamento con una propria percentuale di partecipazione al raggruppamento?
RISPOSTA
I concorrenti che non possiedono adeguata qualificazione per la prestazione di progettazione
e costruzione devono incaricare o associare per la redazione del progetto esecutivo e per il
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione i soggetti indicati all’art. 90, comma 1
lett. d), e), f), f-bis) g) e h) del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.., iscritti nella Sezione A degli appositi
Albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali (punto III.2.3. del bando e 5 del
disciplinare di gara). Resta fermo che i professionisti componenti il gruppo di progettazione,
siano essi incaricati o associati, dovranno essere quelli previsti ai sensi del punto 4 del
disciplinare di gara.
Per quanto riguarda, invece, l'indicazione della percentuale di partecipazione al
Raggruppamento Temporaneo di Professionisti , la risposta è negativa. Infatti, le quote di
partecipazione sono da indicarsi solo a cura dei soggetti del Raggruppamento Temporaneo
di Concorrenti.
