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Quesito
venerdì 16 marzo 2012
DOMANDA
Nel caso in cui l’impresa concorrente decida di associare (e non indicare) un costituendo raggruppamento temporaneo di progettisti (ATI verticale tra l’impresa che eseguirà i lavori e l’RTI di società di ingegneria o simili ai sensi dell’art. 90 c.1 che si occuperà della progettazione) se sia possibile indicare le seguenti percentuali di partecipazione alla gara:
IMPRESA con SOA per la sola COSTRUZIONE: capogruppo - mandataria 100% dei lavori;
Società di ingegneria 1: mandante 100% IIIa, IIIc, VIa (avente all’interno del suo organico i 2 ingegneri);
Società 2: mandante 100% Id (avente all’interno del suo organico i 2 architetti);
Società 3: mandante 0% che mette a disposizione le figure richieste nel gruppo di progettazione: geologo, agronomo e biologo.
RISPOSTA
In riferimento al quesito proposto si richiama l'attenzione su quanto disposto alle pag. 17 e 18 del disciplinare di gara, secondo cui l'operatore economico interamente qualificato per i lavori ma non per le prestazioni di progettazione può incaricare o associare i soggetti indicati dall’art. 90, comma 1 lett. d), e), f), f-bis) g) e h) del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., fermo restando che, nel caso in cui l’operatore economico abbia deciso di associare e, quindi, di costituire un raggruppamento temporaneo di concorrenti (R.T.C.) con uno o più dei soggetti di cui al predetto art. 90, comma 1 lett. d), e), f), f-bis) g) e h) del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.. questi ultimi non potranno a loro volta essere costituiti in raggruppamento (R.T.P.) ex art. 90 comma 1 lett. g).
Per quanto concerne le percentuali di partecipazione queste dovranno essere indicate da tutti i componenti l'R.T.C. ma non da quelli costituenti l'R.T.P.. In riferimento all'appalto in oggetto, il Servizio scrivente esprime il proprio parere sui quesiti formulati, fermo restando che l'ammissione alla gara è di competenza esclusiva della Commissione giudicatrice.
