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Carta d'identità

Carta di Identità

La carta d’identità è il documento che attesta l’identità di un soggetto.

Il Decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con Legge 12 luglio 2011, n. 106 ha introdotto nuove disposizioni integrando il T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza, di cui al Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773.
In particolare è stato soppresso il limite di età per il rilascio della carta d’identità, precedentemente fissato in anni quindici, così come previsto anche dalla disciplina sul rilascio del passaporto.

Inoltre sono state fissate le durate di validità della carta d’identità:

  • 3 anni per i minori di anni 3
  • 5 anni nella fascia d’età 3 – 18 anni
  • 10 anni per i maggiori di anni 18

Requisiti per fare la richiesta:

  • Cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari iscritti nell’anagrafe della popolazione residente del Comune di Cagliari.
  • Cittadini non residenti
  • In casi eccezionali, ad esempio furto o smarrimento, la carta d’identità può anche essere rilasciata a persone non residenti che presentino motivata richiesta.
  • Per coloro che sono residenti in altro comune, l’Ufficio Anagrafe potrà procedere al rilascio del documento solo previa acquisizione del nulla-osta da parte del Comune di residenza.
  • Cittadini stranieri residenti
  • Cittadini comunitari e extracomunitari residenti possono ottenere una carta d’identità che ha esclusivamente valore di documento di riconoscimento e non costituisce titolo per l’espatrio.

RICHIESTA

Cittadini maggiorenni
Occorre presentarsi di persona presso lo sportello dell’Anagrafe, con i seguenti documenti: )
• tre fotografie recenti, uguali e senza copricapo
• eventuale carta di identità scaduta
• un valido documento di riconoscimento (in mancanza occorre la presenza di due testimoni muniti di documento di identità valido).

La carta d’identità viene rilasciata al momento, direttamente all’interessato. 

Se si desidera che il documento sia valido per l’espatrio, occorre compilare e sottoscrivere una dichiarazione, su modello fornito allo sportello, in cui si dichiara di non trovarsi in nessuna condizione che ne impedisca il rilascio. In assenza di tale dichiarazione, sulla carta d`identità viene apposta la dicitura "non valida per l`espatrio".

Minorenni fino a 18 anni
I minorenni, devono presentarsi di persona accompagnati da uno o tutti e due i genitori (vedi di seguito) con 3 foto tessera frontali recenti e senza copricapo.

Per la carta valida per l’Italia
I minorenni devono essere accompagnati da un genitore munito di documento valido.

Per la carta valida per l’espatrio
I minorenni devono invece essere accompagnati da entrambi i genitori, muniti di documento valido. Questi ultimi devono dare l’assenso all’espatrio, firmando un’apposita sezione del modulo di richiesta, e dichiarare, sempre sul modulo, l’assenza di motivi che ostano all’espatrio (ai sensi dell’art. 1 DPR n. 649/1974). I due genitori potranno recarsi in Circoscrizione a firmare il modulo insieme oppure singolarmente in tempi diversi.
Se uno dei due genitori non può venire, l’altro dovrà portare l’assenso scritto del genitore assente, su carta semplice e con fotocopia del documento d’identità (sempre del genitore assente). Questa dichiarazione può anche essere trasmessa per via telematica, inviando un fax, completo dei suoi dati, di quelli del figlio e della copia del suo documento (art. 38, comma 3 , D.P.R. 445/2000).
La carta d'identità, sia cartacea dovrà riportare la firma del minore solo se questo ha già compiuto i dodici anni.

Nota Bene
Per i minori di età inferiore agli anni quattordici, l'uso della carta d'identità ai fini dell'espatrio è subordinato alla condizione che viaggino in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, o che venga menzionato su una dichiarazione rilasciata da chi può dare l'assenso o l'autorizzazione, convalidata dalla questura, o dalle autorità consolari in caso di rilascio all'estero, il nome della persona, dell'ente o della compagnia di trasporto a cui i minori sono affidati, analogamente per quanto previsto per i lasciapassare ed il passaporto
Per semplificare l’applicazione delle recenti disposizioni si informano i genitori o chi ne fa le veci che è opportuno, nel caso di viaggi all’estero, munirsi di documentazione idonea a comprovare la titolarità della potestà sul minore: Certificato di nascita con indicazione di paternità e maternità rilasciato dall’Ufficio di Stato Civile - Piazza De Gasperi, 2. Quando il minore è stato riconosciuto dal genitore, ma questo non è rintracciabile o non vuole dare l'assenso per l'espatrio, ci si deve rivolgere al Giudice tutelare.

Servizio a domicilio per persone non deambulanti 
E` possibile richiedere il rilascio o il rinnovo della carta di’dentità, presentando la documentazione richiesta allo sportello tramite terzi.

La consegna, avviene in Cagliari, tramite gli assistenti sociali, presso l`abitazione dell’interessato o nel luogo di degenza ed in questo caso occorre rivolgersi agli sportelli circoscrizionali.

Proroga o Rinnovo della carta di identità scaduta

Proroga della carta di identità scaduta
Ai sensi del Decreto Legge 25/6/2008 n. 112 la validità delle carte di identità è prorogata a 10 anni.
Per le carte di identità emesse dal 26/6/2003 al 25/6/2008, alla scadenza dei cinque anni è sufficiente presentarsi allo sportello della Circoscrizione per l’apposizione del timbro di rinnovo, senza fotografie. In caso di impedimento, il rinnovo può essere fatto anche da una persona di fiducia munita di apposita delega e di documento di riconoscimento dell'intestatario.

Nota Bene: Con la modalità di rinnovo del documento, alla vecchia scadenza dei cinque anni, si sono verificati casi di inutilizzabilità per l’espatrio, per cui con Circolare n. 23 del 28/07/2010 il Ministero degli Interni ha previsto la possibilità di sostituire la carta d'identità da prorogare o già prorogata, seppur valida, con una nuova carta d'identità la cui validità decennale decorrerà dalla data del rilascio, motivando l’esigenza. Ulteriori informazioni, anche con lista dei paesi che non hanno accettato la carta d'identità prorogata, come l’Egitto, possono essere consultate nella la sezione viaggiare sicuri del Ministero degli Esteri).

La carta di identità ha validità:

  • di 10 anni dalla data di rilascio per i cittadini di età superiore ai 18 anni,
  • di 5 anni dalla data di rilascio per i minori di età compresa tra i 3 e i 18 anni
  • di 3 anni per i minori di età inferiore ai 3 anni.
  • Novità introdotta dal Decreto Legge 70/2011

Carta d'Identità: rinnovo e duplicato:
Rinnovo
Il rinnovo può essere richiesto a partire da 180 giorni prima della scadenza.

E` necessario presentarsi allo sportello della Circoscrizione con i seguenti documenti:
• tre fotografie recenti, uguali e senza copricapo
• la carta di identità scaduta o in scadenza
• un valido documento di riconoscimento (qualora la carta d`identità che restituisce non sia più idonea all`identificazione della persona). In mancanza occorre la presenza di due testimoni muniti di documento d`identità valido.
Dove:
All’Ufficio Circoscrizionale
I cittadini comunitari e extracomunitari residenti in Italia stesse condizioni

Duplicato della carta di identità smarrita, rubata o deteriorata

Smarrimento o furto 
Occorre presentarsi allo sportello con la documentazione seguente:
• tre fotografie recenti, uguali e senza copricapo
• l`originale, più una fotocopia, della denuncia di smarrimento o furto resa all`autorità di pubblica sicurezza (Carabinieri o Polizia)
• altro documento di riconoscimento valido per l`immediato rilascio (in mancanza occorre la presenza di due testimoni muniti di documento d`identità valido).

Deterioramento 
E` necessario presentarsi allo sportello con i documenti seguenti:
• tre fotografie recenti, uguali e senza copricapo
• il documento deteriorato
altro documento di riconoscimento valido per l`immediato rilascio (in mancanza occorre la presenza di due testimoni muniti di documento d`identità valido). 

Allegati:

Per ulteriori informazioni: Sedi e orari degli Uffici circoscrizionali