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Albo Unico Comunale degli Scrutatori

CHE COS'È

L'Albo in questione, istituito presso ogni Comune, è un elenco costituito da cittadini iscritti alle liste elettorali che abbiano fatto apposita domanda dal quale la Commissione Elettorale, per ciascuna consultazione elettorale, entro termini tassativamente indicati per legge, procede alla nomina degli scrutatori per ogni sezioni elettorali.

 

REQUISITI PER L'ISCRIZIONE

Per potersi iscrivere nell'Albo unico comunale degli scrutatori occorre:

  • essere iscritti presso le liste elettorali del Comune in cui viene formato l' Albo;
  • non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'articolo 38 del T.U. n. 361/1957 e dall'articolo 23 del T.U. n. 570/1960 come modificato dall'articolo 9, comma 2, della Legge 30 aprile 1999, n. 120;
  • aver presentato apposita domanda all'Ufficio Elettorale da consegnarsi presso il Protocollo Generale e suoi uffici decentrati entro il 30 novembre di ogni anno

 

ADEMPIMENTI DEL COMUNE

I compiti assegnati all'Ufficio elettorale ed alla Commissione elettorale in ordine alla costituzione dell'Albo sono:

  • affissione, entro il mese di ottobre, di un manifesto con cui il Sindaco invita gli elettori a presentare domanda di iscrizione all'Albo entro il mese di novembre;
  • iscrizione all'Albo degli aventi diritto che abbiano presentato domanda nei termini sopra indicati;
  • nomina in pubblica adunanza, da effettuarsi tra il venticinquesimo ed il ventesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione e previa pubblicazione di apposito manifesto, di un numero di nominativi pari a quello richiesto per la regolare composizione dei seggi elettorali;
  • formazione, tramite sorteggio, di una graduatoria di nominativi necessari a sostituire gli eventuali rinunciatari;
  • ulteriore sorteggio, fra gli iscritti nelle liste elettorali del Comune, qualora il numero dei soggetti iscritti all'Albo non sia sufficiente a coprire il numero necessario di scrutatori

 

RINUNCIA ALLA NOMINA

La rinuncia alla nomina è possibile solo per gravi motivi e deve essere comunicata all'Ufficio elettorale immediatamente per poter procedere all'immediata sostituzione del rinunciatario.

 

CANCELLAZIONE DALLE LISTE

Gli elettori iscritti all'Albo possono presentare domanda di cancellazione, entro il 31 dicembre, per gravi, giustificati e comprovati motivi.

La cancellazione può avvenire d'ufficio nei casi previsti dalla normativa in vigore (articolo 5 legge n. 95/1989).

 

Informazioni:

Per eventuali chiarimenti:  tel. 070.6778405  -  e-mail: marco.atzeni@comune.cagliari.it

Normativa

  • D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (Testo Unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali);
  • Legge 8 marzo 1989, n. 95 (Norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale e modifica dell'articolo 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570);
  • Legge 30 aprile 1999, n. 120
  • Legge 24 novembre 2000, n. 340
  • Legge 21 dicembre 2005, n. 270

Allegati:

Per ulteriori informazioni: Ufficio Elettorale