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Albo dei Giudici Popolari
CHE COS'È
È costituito da due distinti elenchi formati da cittadini che, previa domanda e successiva iscrizione, possono essere chiamati ad affiancare i giudici togati (magistrati) nella composizione della Corte d'Assise e della Corte d'Assise di appello in occasione dei processi.
REQUISITI PER L'ISCRIZIONE
Per potersi iscrivere negli elenchi dei giudici popolari occorre:
- essere cittadino italiano e godere dei diritti civili e politici;
- aver tenuto una buona condotta morale;
- avere un'età non inferiore a trenta e non superiore ai 65 anni;
- possedere titolo di studio di scuola media inferiore per le Corti d'Assise e di scuola media superiore per le Corti d'Assise di appello;
- non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'articolo 12 della Legge n. 287 del 10 aprile 1951;
- aver presentato apposita domanda al Comune di residenza entro il 31 luglio di ogni anno dispari
L'iscrizione permane fino ad eventuale cancellazione d'ufficio nei casi stabiliti dalla normativa in vigore.
ADEMPIMENTI DEL COMUNE
I compiti assegnati al Comune, solo negli anni dispari e in ordine alla costituzione degli elenchi, sono i seguenti:
- affissione, entro il 30 aprile, di un manifesto che invita i cittadini a presentare domanda entro il 31 luglio per poter essere compresi negli elenchi;
- formazione di due distinti elenchi dei nominativi da inserire negli elenchi aggiuntivi della Corte d'Assise e della Corte d'Assise di appello e di due distinti elenchi dei nominativi da cancellare entro il termine del 30 agosto;
- trasmissione dei succitati elenchi al Presidente del Tribunale entro il 10 settembre;
- convocazione della Commissione circondariale a cui parteciperà il Sindaco o un consigliere da lui delegato per l'approvazione degli elenchi entro il 30 settembre;
- compilazione da parte della Commissione circondariale degli elenchi circondariali aggiornati entro il 30 ottobre;
- pubblicazione, previo avviso al pubblico a mezzo di apposito manifesto, all'Albo Pretorio del Comune per dieci giorni degli elenchi sopra menzionati;
- pubblicazione, previo avviso al pubblico a mezzo di apposito manifesto, all'Albo Pretorio del Comune per dieci giorni dell'Albo definitivo.
CANCELLAZIONE DAGLI ELENCHI
La cancellazione può avvenire d'ufficio nei casi previsti dall'articolo 12 della Legge n. 287/1951, pertanto sono esclusi dall'ufficio di giudice popolare i magistrati e funzionari in servizio all'ordine giudiziario, gli appartenenti alle Forze Armate e alla Polizia, i membri di culto e religiosi di ogni ordine e congregazione.
Normativa
Legge 10 aprile 1951, n. 287 "Riordinamento dei giudici di assise;
Decreto Legislativo 16 giugno 1998, n. 51
Per ulteriori informazioni: Servizio Demografico ed Elettorale